Le procedure fallimentari (anche se) di elevata complessità non possono durare più di 7 anni
In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può comunque superare la durata complessiva di sette anni. Superato tale termine, il danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 Cedu, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa durata irragionevole, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
(Cassazione Civile, 24 ottobre 2022, n. 31274)
Addebito: irrilevante la posteriorità delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
L’accertamento delle reiterate violenze fisiche e morali esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 ottobre 2022 n. 31351)
Il Comune deve vigilare sui requisiti morali del tassista
L'inadempimento dell'obbligo di vigilanza in relazione al possesso dei requisiti morali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto da Taxi e N.C.C., può comportare la responsabilità del Comune per il danno non patrimoniale eventualmente derivante da tale omissione (fattispecie relativa all'azione promossa dalla convivente di un noleggiatore di auto con conducente che aveva citato in giudizio il Comune e la C.C.I.A.A., per sentirle condannare al risarcimento dei danni sofferti per la morte del convivente, avvenuta in seguito all'aggressione da parte di un tassista nel corso di una lite per l'accaparramento della clientela nell'ambito dell'espletamento del servizio di trasporto pubblico non di linea).
(Cassazione Civile, 26 ottobre 2022, n. 31705)
Sul diritto di surroga dell'INAIL a seguito di sinistro stradale
In materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'interpello a lui rivolto ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005.
(Cassazione Civile, 21 ottobre 2022, n. 31139)
Contraffazione e risarcimento del danno
Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.
(Cassazione Civile, 20 ottobre 2022, n. 30943)
Nullità del testamento per uso di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore
La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l'idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 17 ottobre 2022, n.30424)
Sulla responsabilità del notaio per omesso accertamento della natura di un terreno gravato da usi civici
Il notaio incaricato della stipula di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio.
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 ottobre 2022, n. 30494)
Individuazione del terzo trasportato: il proprietario si presume alla guida
Allorquando un'azione risarcitoria venga esercitata contro l'assicuratore per la r.c.a, deducendo la morte di un soggetto che risulti essere stato a bordo di un veicolo in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l'abbia affidata, qualora, all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata in fatto. Ne consegue che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell'affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell'essere stato quel soggetto un terzo trasportato. Analogo principio va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell'ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all'esito dell'istruzione risulti confermata l'impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento. Del primo principio può avvalersi anche il trasportato sopravvissuto al sinistro, che agisca adducendo di essere stato terzo trasportato: egli può invocare la suddetta presunzione e se essa, all'esito dell'istruzione, non venga smentita, dovrà ritenersi che conducente fosse il titolare della disponibilità del veicolo o colui cui il veicolo da detto titolare fosse stato affidato.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2022, n. 30723)
Sulla ripartizione delle spese condominiali in caso di unità in usufrutto
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un'unità immobiliare sia oggetto di diritto di usufrutto (come dedotto nella specie), in base alla disciplina antecedente (qui operante ratione temporis) all'entrata in vigore dell'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c. (introdotto dalla L. n. 220 del 2012), il titolare dell'usufrutto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.; ne consegue che l'assemblea deve ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione ed al loro fondamento, ed altrimenti spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati.
(Cassazione Civile, 19 ottobre 2022, n. 30887)
Lo stato di necessità e la sospensione della patente
Deve ritenersi legittima la revoca della patente per il conducente trovato alla guida della propria vettura, nonostante il titolo di guida sospeso, per raggiungere la compagna incinta che lamentava dolori al basso ventre e per portarla in ospedale allorché le allegazioni poste a sostegno della sussistenza della situazione integrante lo stato di necessità sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo il conducente depositato alcuna documentazione idonea a rappresentare che il giorno in cui è stata commessa l'infrazione fosse effettivamente in atto la situazione di pericolo prospettata.
(Cassazione Civile, 17 ottobre 2022, n. 30426)