Sulla riconciliazione dei coniugi tra coabitazione e frequentazione
La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.
(Cassazione Civile, 23 settembre 2022, n. 27963)
Gravi danni arrecati all’immobile dal conduttore: il proprietario può non accettarne la riconsegna
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora agli effetti dell'articolo 1220 del c.c., rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 del c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi del bene per l'uso convenuto.
(Cassazione Civile, 23 settembre 2022, n. 27932)
Sulla legittimità dell’iniziativa del P.M. a richiedere il fallimento
L'esame da parte del pubblico ministero dei risultati di un'indagine svolta dalla Guardia di Finanza rientra pienamente nell'attività istituzionale dell'organo giurisdizionale inquirente. Ove gli esiti dell'indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è pienamente legittimato ad esercitare l'iniziativa di richiedere il fallimento. Pertanto, è legittima l'iniziativa del pubblico ministero, ove pure essa sia stata assunta sulla base di una notitia decoctionis appresa dalla relazione di un amministratore giudiziario nominato nell'ambito di un sequestro preventivo, disposto e poi revocato dal G.I.P. Mentre ininfluente, ai fini dell'utilizzabilità della predetta relazione, deve ritenersi anche l'eventuale difetto dei requisiti di validità specificamente prescritti dalla normativa che disciplina il relativo procedimento, dal momento che l'art. 7 della L. Fall., nel consentire l'acquisizione della notitia decoctionis attraverso le risultanze di un procedimento penale o la segnalazione del giudice civile, non prescrive l'osservanza di forme determinate, richiedendo solo che la stessa sia stata appresa nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 settembre 2022, n. 27671)
La portineria è parte del condominio e non può esserci subingresso in caso di decesso del custode
Affinché un locale sito nell'edificio - che, per la sua collocazione, può essere adibito ad alloggio del portiere, oppure utilizzato come qualsiasi unità abitativa - diventi una parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 2), occorre che, all'atto della costituzione del condominio, al detto locale sia di fatto assegnata la specifica destinazione al servizio comune (nel caso di specie, tale destinazione era stata impressa dal Regolamento condominiale, il quale annoverava l'appartamento del portiere tra i beni comuni, pertanto la Corte ha rigettato il ricorso degli eredi del portinaio deceduto, i quali rivendicavano la proprietà dell'appartamento).
(Cassazione Civile, 20 settembre 2022, n. 27407)
E’ legittima la clausola che impone al conduttore di pagare le imposte gravanti sull'immobile
La clausola di un contratto di locazione - per scopi diversi da quello abitativo - che imponga al conduttore l'onere di corrispondere le imposte gravanti sull'immobile, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative ed in particolare del precetto costituzionale di cui all'art. 53 Cost. che dispone il concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
(Cassazione Civile, 20 settembre 2022, n. 27474)
E’ grave violazione della dignità e della riservatezza la diffusione senza consenso delle immagini di una neonata
La diffusione delle immagini di una donna con la bambina appena nata, senza il consenso preventivo, costituisce una grave violazione della dignità e riservatezza a prescindere da ogni concreta identificazione da parte del pubblico di chi sia la persona ritratta.
(Cassazione Civile, 16 settembre 2022, n. 27267)
La spesa di noleggio per ovviare al fermo tecnico della propria non è danno in re ipsa
Quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene. Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 settembre 2022, n. 27389)
Non è lesione della privacy la videosorveglianza per tutelarsi dagli atti vandalici
Il vicino di casa che lamenta come la videosorveglianza violi il proprio diritto alla privacy deve fornire prove idonee a dimostrare tale violazione al fine del bilanciamento con le esigenze di installazione dell'impianto (fattispecie relativa all'installazione di una telecamera di videosorveglianza all'esterno dell'abitazione della convenuta al fine di disincentivare i ripetuti danneggiamenti che l'automobile della stessa aveva subito ad opera di vandali, individuati grazie alle registrazioni. A tale installazione si era però opposta parte attorea, lamentando come la medesima interferisse con la propria vita privata, registrando i movimenti della sua porta di ingresso ed essendo altresì puntata verso una sua finestra).
(Cassazione Civile, 15 settembre 2022, n. 27223)
Posizionamento dell’autovelox su strada extra urbana
L'art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioè siano collocati ai sensi del citato art. 4 del D.L. n 121 del 2002 (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (confermata, nella specie, la legittimità dell'accertamento delle velocità atteso che la segnaletica mobile recante la dicitura "controllo elettronico della velocità" era stata posizionata ad una distanza di almeno 250 metri dall'autovelox).
(Cassazione Civile, 14 settembre 2022, n. 26959)
Difetto dell’auto usata: quale tutela per il consumatore?
In materia di vendita di beni al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna previsto dall’art. 132, terzo comma del Codice del Consumo, spetta all’acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l’occultamento del vizio.
(Cassazione Civile, 15 settembre 2022, n. 27177)