Morte del congiunto: la sofferenza del familiare superstite non è in re ipsa ma si presume

Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano; trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (confermata la decisione della Corte d'Appello, secondo cui la presenza di un legame di parentela qualificato è elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, che è cosa distinta dal riconoscere a quest'ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa, per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare).

(Cassazione Civile, 30 agosto 2022, n. 25541)


Se nonostante i tentativi di riparazione la moto è difettosa il contratto va risolto

Va dichiarato risolto il contratto di acquisto del motociclo che ha conservato i propri difetti nonostante diversi specifici interventi di riparazione cui è stato sottoposto dall’acquirente ed è quindi legittima la richiesta di restituzione del prezzo pagato avanzata dal compratore insoddisfatto (qualora la motocicletta sia conforme al contratto è consentito al compratore chiedere, in un primo momento, la sostituzione, ovvero la riparazione del bene, e solo ove ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, egli è legittimato ad avvalersi dei cosiddetti rimedi secondari).

(Cassazione Civile, ordinanza, 26 agosto 2022, n. 25417)


Sulla ripartizione della pensione di reversibilità fra prima e seconda moglie

In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970. Oltre al criterio legale della durata dei matrimoni, devono dunque essere ponderati ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto ed individuati dalla giurisprudenza nell'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e nelle condizioni economiche di entrambi.

(Cassazione Civile, ordinanza, 25 agosto 2022, n. 25369)


Illegittima la multa all’autocarro che occupa la pubblica via per eseguire lavori in favore di una privata abitazione

Va esclusa la sanzione amministrativa per la ditta che sta effettuando la ristrutturazione di un immobile e che sulla strada utilizza un autocarro, dotato di sollevatore e di cassone, per caricare il materiale di risulta dei lavori, atteso che in istruttoria è emerso che la ditta non depositava materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta ed è stato altresì escluso lo svolgimento di lavori sulla medesima sede stradale; questi, infatti, erano eseguiti all'interno dell'abitazione e solo l'automezzo della ditta era posizionato sulla strada ma questo non poteva assimilarsi ad un cantiere o ad un deposito materiale.

(Cassazione Civile, 9 agosto 2022, n. 24508)


Prestito concesso dai coniugi in comunione dei beni: la restituzione ad uno estingue il debito

In tema di comunione legale deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Dunque, dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi sorge un diritto alla restituzione che non è in favore dei singoli coniugi, bensì della comunione legale.

(Cassazione Civile, 1 agosto 2022, n. 23292)


Responsabile l’amministratore per l’allaccio abusivo del condominio alla rete idrica

L'allaccio abusivo di un condominio alla condotta idrica costituisce di per sé un illecito di cui non può non rispondere il condominio nella sua interezza ai sensi dell'art. 2043 c.c., e tale illecito si configura come illecito permanente produttivo di danni del quale deve rispondere il condominio finché non cessa l'illecito. L'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini (nella specie, la Corte ha sottolineato che il compito dell'amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell'illecito permanente consumato, in modo determinante, attraverso l'impianto condominiale, consistente nel tratto di condotta che partiva dal punto in cui avveniva l'allaccio abusivo e attraverso il quale si era perpetuato l'illecito prelevamento dell'acqua dal sistema idrico; pertanto, ai sensi del 2043 c.c., il Condominio, in persona dell'amministratore, doveva risponde per non aver improntato la propria condotta omettendo di compiere quelle attività che avrebbe dovuto compiere).

(Cassazione Civile, ordinanza, 1 agosto 2022, n. 23823)


Assicurazione della responsabilità civile e interpretazione del fatto accidentale

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 cod. civ. per l'inesistenza del rischio.

(Cassazione Civile, 29 luglio 2022, n. 23762)


Sì all’assegno divorzile anche se il coniuge è in grado di trovare un lavoro

Con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio, l'indagine del giudice di merito, al fine di verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione della "esistenza di una fonte adeguata di reddito", specie a fronte della rilevazione del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato.

(Cassazione Civile, 28 luglio 2022, n. 23583)


Beneficio fiscale: la dichiarazione va fatta prima del decreto di trasferimento dell'immobile

Il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarando espressamente, a pena d'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle corrispondenti lettere dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

(Cassazione Civile, 26 luglio 2022, n. 23292)


Sulla portata della clausola statutaria di gradimento

La clausola di gradimento, prevista dallo statuto di una società a responsabilità, limitata nel caso di cessione delle quote, non è applicabile anche nella diversa ipotesi del conferimento di quote. Con la cessione il cedente aliena al cessionario le partecipazioni sociali ed esce dalla società; il conferimento, invece, comporta uno scambio di partecipazioni, all’esito del quale il conferente rimane comunque vincolato alla società conferita, seppure in via indiretta, poiché arriva a detenere quote o azioni di una società partecipante della conferita.

(Tribunale di Torino, ordinanza, 4 luglio 2022)