Fallimento della supersocietà di fatto: va dimostrato il comune intento sociale perseguito

La norma di cui all'art. 147, comma 5, l. fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone, cosiddetta supersocietà di fatto, non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.

(Cassazione Civile, 27 giugno 2022, n. 20552)


Sul risarcimento dei danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite

In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite (estensibile, per identità di ratio, anche alla somministrazione del vaccino trivalente - morbillo, parotite e rosolia -), il diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduca l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta.

(Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 giugno 2022, n. 20539)


La responsabilità per il danno da infiltrazione ricade sull’usufruttuario e non sul proprietario

La responsabilità per i danni da infiltrazione o allagamento è da ricercare solamente in capo al soggetto che, avendone la custodia, ha l'onere di manutenere il bene ed evitare che questo provochi danno (nella specie, è stata confermata l'esenzione da responsabilità di una delle due comproprietarie della nuda comproprietà, mentre veniva altresì dimostrata la responsabilità dell'altro comproprietario e dell'usufruttuario in quanto questi, pur essendo a conoscenza dell'infiltrazione e dei danni cagionati ai vicini, non si erano in alcun modo attivati per porvi rimedio).

(Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20429)


Morte dell’ex coniuge durante la causa per ottenere l’assegno divorzile

Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 giugno 2022, n. 20494)


Tutela del made in Italy: l’origine estera di un prodotto deve essere ben visibile

L'apposizione del marchio aziendale con nome e cognome italiani, registrato, sulle confezioni, in assenza di diversa indicazione di origine e provenienza estera (precisamente cinese), integra l'ipotesi di fallace indicazione di origine e provenienza, trattandosi di condotta idonea a trarre in inganno il consumatore circa l'esatta origine geografica del prodotto (nella specie, l'indicazione 'Made in China' era poco visibile e sull'etichetta delle scarpe che raffigurava il marchio italiano, segno evocativo di una realizzazione che si era avvalsa del rinomato know-how italiano, non c'era alcuna indicazione che facesse intendere l'importazione da un paese estero delle calzature).

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2022, n. 20226)


Il rispetto delle distanze tra costruzioni in caso di sopraelevazione

In materia di distanze legali tra edifici la modificazione del tetto di un fabbricato può integrare sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura. Spetta peraltro al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali ovvero se, al contrario, l’opera presenti le anzidette caratteristiche e sia, come tale, assoggettata alla disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione.

(Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20428)


Sulla clausola vessatoria del regolamento di condominio contrattuale

La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.

(Cassazione Civile, 21 giugno 2022, n. 20007)


Violazione del Codice della strada da parte del minore: sanzione ai genitori

In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma della l. n. 689 del 1981, art. 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti ai sensi dell'art. 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

(Cassazione Civile, 17 giugno 2022, n. 19619)


Tradisce la moglie con la cognata: legittima la revoca delle donazioni ricevute

L'adulterio non integra di per sé l'elemento dell'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine (nella specie, è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di ingiuria grave per le modalità con cui era stato commesso l'adulterio, che aveva portata alla revoca di alcune donazioni effettuate dalla moglie in favore del marito; nello specifico, la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante e alla circostanza che l'adulterio si era sviluppato all'interno dell'azienda di famiglia).

(Cassazione Civile, 20 giugno 2022, n. 19816)


Omessa produzione della documentazione necessaria per il trasferimento dei beni e risoluzione del contratto

Il preliminare di vendita di cosa altrui rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento della obbligazione assunta dal promittente venditore di fare acquistare al promissario acquirente la proprietà del bene (nella specie, relativa alla cessione di un garage con annessa grotta, la Corte ha sottolineato che a nulla rileva la circostanza che l'invito innanzi al notaio fosse avvenuto tre giorni prima della data prevista per la stipula del contratto definitivo in quanto, nell'occasione, i promittenti venditori non indicarono quale fosse lo stato della pratica e l'attività da essi svolta per ottenere la sdemanializzazione della grotta annessa al locale uso garage oggetto principale dell'accordo di compravendita).

(Cassazione Civile, 21 giugno 2022, n. 19932)