Separazione tra coniugi e revocatoria

L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà ovvero costituisca diritti reali minori su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

(Cassazione Civile, ordinanza, 4 marzo 2022, n. 7178)


Sul diritto di regresso del socio illimitatamente responsabile verso la società

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nella specie pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l'effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art. 2304 c.c.), a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia, ha diritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell'art. 2263 c.c.) o gli altri soci.

(Cassazione Civile, 4 marzo 2022, n. 7184)


Il condominio risponde dei danni provocati dall’albero posto all’esterno della proprietà condominiale

E’ responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. il condominio che si era fatto carico già da anni della manutenzione di un albero situato all’esterno al perimetro condominiale, e che aveva finito per rovinare su un'auto in sosta.

(Tribunale di Roma, 16 febbraio 2022, n. 2486)


Ingiustificato il rifiuto dei genitori a prestare il consenso informato alle cure mediche necessarie al figlio minore

È ingiustificato il rifiuto opposto dai genitori a prestare consenso informato a cure mediche proposte per il minore consistenti in intervento chirurgico salvavita comportante trasfusioni ematiche ed emoderivati, sotto la condizione che il sangue trasfuso non provenga da donatori non vaccinati anti Covid 19 e va nominato un curatore speciale autorizzato a prestare consenso informato.

(Tribunale di Modena, 8 febbraio 2022)


Il concordato in continuità aziendale sussiste anche in caso di affitto d’azienda

Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186-bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto di affitto assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe.

(Cassazione Civile, 1 marzo 2022, n. 6772)


Pagamento delle prestazioni professionali e recesso del cliente

In materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l’opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6465)


Sull'incapacità di intendere e di volere come motivo di invalidità del negozio

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato.

(Cassazione Civile, 28 febbraio 2022, n. 6598)


Incerta causa del danno e rigetto della domanda risarcitoria del paziente

Nel caso di dedotta responsabilità sanitaria, l’onere della prova va modulato sulla cosiddetta scomposizione del ciclo causale in due elementi: spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalità dovuti. Consegue che, nel caso rimanga incerta la causa del danno lamentato, la domanda risarcitoria del paziente dovrà essere rigettata, non avendo il paziente stesso provato il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico.

(Tribunale di Reggio Emilia, 17 febbraio 2022, Est. Dott. Morlini)


L’imprudenza del pedone investito non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 febbraio 2022, n. 5957)


Assegno di mantenimento: nella determinazione dei redditi vanno inclusi gli utili non distribuiti dalla società del coniuge

In tema di assegno di mantenimento, la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quote non ostacola l'imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito della persona fisica tenuto conto che l'accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti (confermata la decisione dei giudici del merito che nel determinare l'entità dell'assegno di mantenimento a carico del marito per la moglie avevano tenuto conto anche dei redditi di terzi quali gli utili non distribuiti di società di capitali di cui l'uomo era socio).

(Cassazione Civile, 24 febbraio 2022, n. 6103)