L’azione risarcitoria per la vacanza rovinata deve essere rivolta contro il tour operator

L'intermediario di viaggi (o "agenzia di viaggi") risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali, ad esempio, scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata, l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.

(Cassazione Civile, ordinanza, 2 febbraio 2022, n. 3150)


Scontro con un cervo nel Parco Nazionale: esclusa la responsabilità della Regione

La responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla Regione, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. Mentre, la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può invece incombere sulla Regione o sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca l'ordinaria responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.; in tal caso, la responsabilità degli enti diversi dalla Regione sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del Giudice di merito che aveva escluso la responsabilità della Regione per i danni cagionati da un cervo all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo).

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 gennaio 2022, n. 1869)


Il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogniqualvolta la conclusione dell'affare è conseguenza dell'attività di intermediazione

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, l'acquirente aveva sottoscritto un nuovo contratto preliminare di compravendita del medesimo bene in relazione al quale il mediatore aveva prestato la propria attività, con la conseguenza che a quest'ultimo spettava il diritto al pagamento della provvigione maturata sul rilievo che l'acquirente era entrato in relazione con la proprietaria dell'immobile per effetto dell'opera di mediazione da lui prestata, che aveva inciso in maniera decisiva anche per la stipulazione del successivo contratto preliminare).

(Cassazione Civile, 2 febbraio 2022, n. 3134)


Il patto di non concorrenza è violato se la nuova attività apre nelle vicinanze di quella preesistente

Il danno da violazione dell'obbligo di non concorrenza, pattuito tra le parti, ben possa essere provato mediante presunzioni, come nella specie la contiguità dei due esercizi commerciali; nel calcolo del danno non bisogna fare riferimento solo alla contrazione del fatturato, ma anche della riduzione del potenziale di vendita (nella fattispecie tra gli esercenti era intervenuto un accordo di non svolgere l'attività a una distanza inferiore ai due chilometri).

(Cassazione Civile, 31 gennaio 2022, n. 2824)


Assegno divorzile: il giudice deve valutare la storia coniugale ed effettuare prognosi futura

L’assegno divorzile, in ragione delle finalità assistenziali, perequativa e compensativa, deve garantire all’ex coniuge istante un livello reddituale adeguato al contributo dal medesimo fornito, attraverso la complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto finanche delle eventuali attribuzioni, ovvero degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali dell’istante, quindi realizzato l’esigenza perequativa.

(Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2022, n. 2140)


Il criterio di funzionalità e la prestazione del professionista nell’ambito delle procedure concorsuali

Il credito del professionista, incaricato dal debitore di svolgere l’attività necessaria per l’accesso al concordato preventivo, è prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione è stata funzionale alle finalità della prima procedura (ossia del concordato preventivo). La valutazione della strumentalità della prestazione, ad opera del giudice di merito, avviene ex ante e riguarda la circostanza che l’intervento del professionista abbia contribuito “con inerenza necessaria” alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa. E’ inoltre, è necessario che il debitore venga ammesso alla procedura in modo che i creditori, a cui la proposta è rivolta, possano esprimersi su di essa.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 dicembre 2021 n. 42093)


Comunione e contratto di locazione ultra-novennale con preventiva rinunzia al diniego di rinnovo

Costituisce atto di straordinaria amministrazione della comunione la stipula di un contratto di locazione ad uso diverso per la durata di nove anni con rinnovo automatico di sei anni e con la preventiva rinunzia, da parte dei locatori, alla facoltà di recesso alla prima scadenza. Nell’ipotesi in cui manchi il consenso di tutti i partecipanti alla comunione (in qualità di locatori) a siffatta stipula, il comproprietario non locatore ha diritto al risarcimento dei danni qualora siffatta attività risulti pregiudizievole per gli interessi della comunione, come nell’ipotesi in cui sia stato convenuto un canone irrisorio rispetto all’effettivo valore locativo dell’immobile. In tal caso spetta allo stesso il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in proporzione alla sua quota di proprietà.

(Tribunale di Benevento, 14 gennaio 2022, Dott. Consolante)


Il ritardo nel completamento dei lavori costituisce inadempimento ex art. 1453 c.c.

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. Detto ciò, il ritardo nel completamento delle opere per cui è causa non costituisce fattispecie che rientri nell'ambito dell'esecuzione del collaudo di opere pubbliche, non afferendo a questione tecnico-contabile; esso, piuttosto, integra, alla stregua della richiamata giurisprudenza, una forma d'inadempimento contrattuale, di cui agli artt. 1453 ss., c.c., che l'ente committente può far valere nel termine di prescrizione.

(Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2022 n. 2075)


Isolamento acustico e vizi dell’immobile

Con riferimento alla valutazione dei vizi e dei gravi difetti di insonorizzazione degli edifici ai sensi e per la rilevanza delle azioni previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., il d.P.C.M 5 dicembre 1997, pur non trovando diretta applicazione tra le parti privati successivamente all'approvazione della l. n. 88/2009, può essere comunque tenuto in considerazione quale criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato, in quanto espressione dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggeriti delle ordinarie regole dell'arte.

(Cassazione Civile, 25 gennaio 2022, n. 2226)


Pubblicità televisiva di un dispositivo medico privo di autorizzazione ministeriale

Sulla premessa che deve intendersi come "dispositivo medico" rientrante nell'ambito di applicabilità dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 46 del 1997 ogni strumento od apparecchio che sia in concreto dotato di una idoneità a produrre effetti terapeutici benefici su uno o più degli apparati od aspetti funzionali dell'organismo umano anche con finalità di riabilitazione fisioterapica - dell'illecito amministrativo ricondotto alla loro pubblicità televisiva in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale come prescritta dal D.lgs. n. 46 del 1997, art. 21, nella vigenza della disciplina dettata dal testo unico della radiotelevisione prima che fosse modificato dal D.lgs. n. 44 del 2010, rispondono, oltre al produttore del dispositivo, il direttore responsabile della rete televisiva e la società titolare dell'emittente.

(Cassazione Civile, 26 gennaio 2022, n. 2336)