Responsabilità da prodotto difettoso nelle vendite a catena di beni di consumo

Nelle cosiddette vendite “a catena” di beni di consumo spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 206/05, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 206/05 (cd. codice del consumo) - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

(Tribunale di Salerno, 21 giugno 2021)


Omessa manutenzione delle parti comuni e riparto delle spese condominiali

Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 giugno 2021, n. 18187)


Notifica alla casa comunale della sentenza di fallimento

In tema di fallimento, il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l’ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività.

(Cassazione Civile, ordinanza, 14 giugno 2021, n. 16775)


Ripartizione spese condominiali

Nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di interrati) in proprietà singola svolga la funzione di consentire l’accesso all'edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini. Ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile preponderante il degrado della pavimentazione, per sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative ai condomini dei locali sottostanti.

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2021, n. 18006)


Sul dovere del genitore di mantenere i figli

Non sono dovuti gli alimenti, per difetto dei presupposti di legge, alla figlia naturale che non ha provato di versare in stato di bisogno e di essere nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento o comunque che sia intervenuto un mutamento delle condizioni economiche proprie o del padre, considerato, oltretutto, che le accresciute necessità economiche della ragazza erano esclusivamente dipendenti da una scelta personale (alla figlia i Giudici hanno comunque contestato un trasferimento illogico dalla propria città alla Capitale che le ha comportato maggiori spese).

(Cassazione Civile, ordinanza, 3 giugno 2021, n. 15473)


Onere dell’acquirente di verificare l’immobile di non recente costruzione

L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c. non consente di predicare in astratto il grado della diligenza esigibile, dovendo essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c. il vizio era facilmente riconoscibile salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi (respinta, nella specie, la richiesta avanzata dall'acquirente di risoluzione del contratto di acquisto di un appartamento che aveva rivelato alcuni gravi problemi di umidità; la venditrice aveva reso edotto l'acquirente della effettuazione di alcuni interventi sull'immobile per ovviare al problema dell'umidità ed era stata accordata dalla venditrice una riduzione del prezzo nel corso delle trattative, proprio per le condizioni dell'immobile e dello stabile).

(Cassazione Civile, 16 giugno 2021, n. 17058)


Sui limiti delle competenze del geometra e sul suo diritto al compenso

E’ escluso il diritto del geometra ad ottenere il pagamento di prestazioni professionali che non rientrino tra quelle comprese nell’ambito della sua competenza ma riservate, in ragione della loro complessità, a quelle degli ingegneri o architetti.

(Cassazione Civile, 16 giugno 2021, n. 17073)


Eccesso di velocità la multa è valida anche senza menzione nel verbale della taratura dell’autovelox

In tema di violazione dei limiti di velocità, ai fini della legittimità della sanzione non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica; tale indicazione non è funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa, che va - difatti - fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni. La mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura.

(Cassazione Civile, 18 giugno 2021, n. 17574)


Nudus minister e manifestazione del dissenso dell’appaltatore

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale "nudus minister", per le insistenze del committente. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare un concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 giugno 2021, n. 17819)


Sui criteri ritenuti maggiormente influenti sulla valutazione dell’attività svolta dal difensore

Ai fini della liquidazione del compenso professionale, si deve tenere conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

(Cassazione Civile, ordinanza, 18 giugno 2021, n. 17570)