Chanel può opporsi all’e-commerce non autorizzato se non in linea con il suo prestigio

Le modalità di vendita, anche attraverso i canali online, di prodotti di lusso da parte di un rivenditore estraneo alla rete di distribuzione selettiva, se non conformi agli standard qualitativi previsti da tale sistema, e dunque lesive del prestigio e dell’immagine dei prodotti di lusso e del relativo marchio, impediscono la normale operatività del principio dell’esaurimento del marchio di cui all’art. 5 c.p.i., riconoscendo pertanto al titolare del marchio il diritto di opporsi a tali vendite.

(Tribunale di Milano, Sez. Impresa, ordinanza, 11 maggio 2021, n. 3755)


Sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (nella specie relativa alla morte di un bambino di quattro anni, confermata la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale).

(Cassazione Civile, 25 maggio 2021, n. 14422)


Sulla nozione di prodotto difettoso

Deve escludersi che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, possa essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all'uso al quale era destinato, né privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 maggio 2021, n. 14106)


Il condominio è obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno

L'obbligo di custodia del condominio e i corrispondenti poteri dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della concustodia, sicché il condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall'impresa appaltatrice (nel caso di specie sussiste quindi la concorrente responsabilità del condominio, in persona dell’amministratore, e della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della piscina condominiale, in relazione alla morte di una minore, annegata perché rimasta incastrata con un braccio nella griglia di scolo).

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 maggio 2021, n. 13595)


Sulla preponderanza del fattore personale rispetto a quello materiale nel trasferimento di ramo d’azienda

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile - come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia funzionale del servizio ceduto).

(Cassazione Civile, 16 marzo 2021, n. 7364)


Sulla diffusione a mezzo social di insulti e denigrazioni ai danni del coniuge

Le condotte aggressive, le minacce, gli insulti e le denigrazioni, compiuti anche attraverso social network, da un coniuge nei confronti dell’altro, costituiscono causa della crisi coniugale e dell’intollerabilità della convivenza, tali da legittimare l’addebito della separazione.

(Tribunale di Como, 8 marzo 2021, n. 266)


Il padre disattento è responsabile per la caduta della figlia in piscina

Nella controversia relativa al risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore a seguito di una caduta avvenuta in uno scivolo d'acqua all'interno di un complesso sportivo, il fatto di accompagnare contemporaneamente tre figli minori, tutti bisognosi di controllo, in una struttura solo parzialmente custodita e potenzialmente fonte di pericolo non può essere un elemento che sgrava il genitore di ogni responsabilità; anzi, al contrario, conferma la sussistenza di una sua colpevolezza.

(Cassazione Civile, ordinanza, 18 maggio 2021, n. 13503)


Decorrenza delle dimissioni dalla carica di amministratore

In caso di dimissioni dalla carica di amministratore, il dimissionario non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese. Non è quindi configurabile nei confronti dell’amministratore dimissionario una estensione di responsabilità per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni e nessuna rilevanza assume sul punto l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica di amministratore, adempimento peraltro che l’art. 2385, comma 3, c.c. pone a carico del collegio sindacale e che non potrebbe quindi essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società.

(Cassazione Civile, ordinanza, 17 maggio 2021, n. 13221)


Sull’amministratore condominiale nominato dal Tribunale

Il mandato dell’amministratore di Condominio è diverso se nominato dall’assemblea o se di natura giudiziaria: nel primo caso ha durata di due anni, mentre nel secondo il rapporto è finalizzato al mero compimento dell’atto non compiuto e necessario per la gestione dello stabile. Superato l’impasse che aveva paralizzato l’attività del palazzo, il mandato dell’amministratore condominiale può cessare.

(Cassazione Civile, 5 maggio 2021 n. 11717)


Costituzione di una nuova famiglia di fatto e assegno di divorzio

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge.

(Cassazione Civile, ordinanza 10 maggio 2021, n. 12335)