Quando nel concordato preventivo è possibile lo scioglimento dei contratti in essere?
In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma della L. Fall., art. 169-bis, presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione (fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 161, il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile così che aveva promosso giudizio ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita).
(Cassazione Civile, 23 novembre 2020, n. 26568)
Sulla culpa in vigilando et educando
I genitori hanno l’onere di impartire ai figli un’educazione sufficiente a scongiurare il pericolo che questi cagionino danni ai terzi e che, a tal fine, pur non essendo necessario provare una costante ed ininterrotta presenza fisica, occorre comunque dare prova di aver adeguatamente impostato i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare.
(Corte d’Appello di Bari, 19 ottobre 2020, n. 1754)
Fatturazione e vendite on line
La condotta di chi commercia su e-bay orologi preziosi senza emettere fattura è illegittima e va sanzionata, non potendosi invocare la buona fede (soggettiva) del contribuente, sulla base di avvenute rassicurazioni da parte degli uffici finanziari locali in ordine all’irrilevanza fiscale delle operazioni di vendita tra privati.
(Cassazione Civile, ordinanza 23 novembre n. 26554)
Sull’opponibilità ad una S.p.A. del patto parasociale sottoscritto dal suo azionista di maggioranza
Il patto parasociale stipulato del socio di maggioranza non ha efficacia nei confronti della società, operando su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, non potendosi ritenere che l’azionista di maggioranza possa impegnare la società in sostituzione dell’organo gestorio.
(Tribunale di Napoli, 8 ottobre 2020)
Dovere di fedeltà, illecito endofamiliare e risarcimento del danno
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.
(Cassazione Civile, 19 novembre 2020, n. 26383)
Sulla revocatoria ordinaria avviata prima del fallimento e sul diritto del creditore di proseguirla nell’inerzia del curatore
Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore in bonis, ometta di coltivare la domanda - non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.-, il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda.
(Cassazione Civile, 20 novembre 2020, n. 26520)
Buche stradali e responsabilità da cose in custodia
In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
(Cassazione Civile, 20 novembre 2020, n. 26524)
Canna fumaria in appoggio alla facciata del condominio
L'appoggio di una canna fumaria al muro comune di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico. Quest’ultimo fenomeno si verifica quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
(Cassazione Civile, 13 novembre 2020, n. 25790)
Partecipazione dei soci postergati al concorso dei creditori nel concordato
È inammissibile, salvo che la proposta sia approvata dai creditori all’unanimità, la domanda di concordato preventivo che includa l’offerta di pagamento dei crediti dei soci postergati ex art. 2467 c.c. a dispetto del mancato pagamento integrale di tutti gli altri creditori.
(Cassazione Civile, ordinanza, 27 dicembre 2019, n. 34539)
Se l’acquisto di diamanti si rivela un pessimo affare
In tema di vendita di diamanti, la Banca che consiglia l’acquisto ha l'obbligo di informare il cliente nel caso in cui il valore delle pietre acquistate sia di gran lunga inferiore al prezzo effettivamente pagato. La Banca ha, infatti, l'obbligo di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto "meramente segnalate". La Banca deve, in particolare, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sono destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse; detta segnalazione appare ancor più doverosa laddove proprio l'attività di "segnalazione" sia remunerata dalla venditrice. Conseguentemente sussistendo il nesso tra l’attività di consulenza espletata dalla banca e l’acquisto delle pietre preziose e considerato che proprio sulla consulenza della banca il cliente ha fondato la sua decisione all’acquisto, deve ritenersi accertata la responsabilità della banca nella causazione del danno dovuto all’esorbitante prezzo pagato dal cliente.
(Tribunale di Lucca, 4 settembre 2020, Dott. Piccioli)