Sul principio dell'auto-responsabilità gravante in capo al figlio maggiorenne
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
(Cassazione Civile, 14 agosto 2020, n. 17183)
Incidente sul veicolo che circola con la targa di prova
Un veicolo già targato, pur se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo ovvero per collaudo, non può esibire la targa di prova, che deve essere applicata soltanto su mezzi privi di carta di circolazione. Infatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolazione, consegue che la collocazione della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Ulteriormente discende che, dei danni derivanti dalla circolazione di un mezzo di trasporto già targato, il quale circola con targa di prova, risponde l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova.
(Cassazione Civile, 25 agosto 2020, n. 17665)
Inadempimento dell’ex coniuge obbligato all'assegno
L’ex coniuge ha diritto di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell’obbligato e la legittimità di tale garanzia non risulta vincolata alla sussistenza di ulteriori presupposti, se non quello di emissione della sentenza che ha riconosciuto, in suo favore, un assegno divorzile al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa
(Corte d’Appello di Milano, 18 maggio 2020, n. 1154)
Paziente suicida in ospedale e richiesta risarcitoria dei congiunti per la perdita del rapporto parentale
Se deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponde, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente (che lamenti la mancata adeguata vigilanza sulla sua persona, ed in particolare l'omesso impedimento di atti autolesivi), non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso, particolarmente nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento.
(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14258)
Elementi caratterizzanti della novità e dell’originalità
L'ambito di applicazione dell'art. 623 c.p. va oltre la sfera di protezione predisposta dall'ordinamento civilistico per l'invenzione brevettabile posto che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Inoltre, non è necessario che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia "non conosciuto", essendo sufficiente che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell’azienda giacché è attraverso questo processo che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva.
(Cassazione Penale, 4 giugno 2020, n. 16975)
Il consumatore tra il “pane fresco” e il “pane precotto e surgelato”
Una cosa è l’acquisto di pane ottenuto da un processo produttivo unitario completato in una sola giornata (il cosiddetto "pane fresco"), ed altro l'acquisto di pane ottenuto da un processo produttivo che viene interrotto per consentire il surgelamento del prodotto in vista di un posticipato completamento della sua cottura (il cosiddetto "pane conservato"). Il consumatore ha il diritto di ottenere una informazione specifica e precisa circa i due differenti prodotti, onde non può affermarsi che il primo corrisponda al secondo, né che - per logica conseguenza - sussista una violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 41 Cost., in relazione al trattamento diversificato che la legge prevede, soprattutto in vista della tutela del consumatore, per il prodotto finale derivante dai due diversi processi produttivi.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 luglio 2020, n. 14712)
Sospensione temporanea dell’attività a causa del Covid 19
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva; l’intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l’esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell’obbligazione (come nel caso dell’impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l’esecuzione della propria prestazione). Deve certamente riconoscersi, in quanto fatto notorio, che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si sia trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all'interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività. Quanto alla sussistenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo l’azienda alberghiera ancora nella disponibilità dell’affittuaria ricorrente, non vi sono pertanto elementi sufficienti per escludere che quest’ultima, ora che le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva, per cui difetta il fumus boni iuris della preannunciata azione di risoluzione contrattuale.
(Tribunale di Rimini, 28 giugno 2020, Dott. Chiara Zito)
Diritti di informazione dei soci di S.r.l.
I soci di srl, sforniti di cariche gestorie, hanno facoltà di accedere alla documentazione ritenuta utile per verificare l’andamento della società, senza limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento seconda buona fede e, in genere, dalle esigenze di tutela della società medesima; all'esercizio di tale facoltà attengono anche la possibilità di estrarre copia della documentazione sociale nonché di operare l’esame attraverso professionisti appositamente incaricati.
(Tribunale di Bologna, sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 18 giugno 2020)
Mandato ed onere della prova
Compete al carrozziere, parte creditrice che chiede il pagamento della riparazione, dinanzi alle contestazioni della controparte, provare che il proprietario del veicolo abbia conferito al terzo presentatore la procura necessaria per commissionare a suo nome l'effettuazione delle riparazioni.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 luglio 2020, n. 15454)
COVID-19 e sospensione automatica dei canoni di locazione/affitto d’azienda
Il c.d. lockdown non ha legittimato, né legittima, né ha determinato il sorgere di un automatico diritto al non adempimento dell’obbligazione di versamento dei canoni d’affitto d’azienda (e/o di locazione). Il richiamo all'art. 91 d.l. n. 18/2020 è, invero, del tutto inconferente. Infatti, come noto, la norma dispone che «il rispetto delle misura di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti»; in tal senso, il dato normativo si limita ad affermare l’assenza di obblighi di risarcimento danni e/o il maturare di decadenze o penali, ma non afferma assolutamente l’automatica sospensione sine die e/o la cancellazione dell’obbligo di versamento dei canoni d’affitto/locazione.
(Tribunale di Pordenone, 8 luglio 2020, Est. Petrucco Toffolo)