Motivi che giustificano la rimessione in termini

La rimessione in termini è possibile solo a condizione che la tardività della impugnazione sia dipesa da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione mentre nella fattispecie la parte ricorrente ha solo dichiarato di aver avuto conoscenza del provvedimento tardivamente. A tal riguardo non appare in effetti integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra l'assistito ed il suo avvocato.

(Cassazione Civile, 27 maggio 2020, n. 9945)


L’erede ha diritto di conoscere il nominativo del beneficiario di polizze vita

L’erede che abbia necessità di agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli artt. 533 e seguenti c.c. o per la collazione ha diritto di ottenere dalla compagnia di assicurazioni il nominativo del beneficiario di polizza vite stipulate dal de cuius; tale diritto è riconosciuto dall'art. 6 par. 1 lett f del Regolamento UE 2016/679, il quale stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello della riservatezza dei dati personali.

(Tribunale di Treviso, 27 febbraio 2020)


La morte di una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare

Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno "da perdita della vita", poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare.

(Cassazione Civile, 1 luglio 2020, n. 13261)


Limiti all'ammissione del credito del professionista in prededuzione

La prededucibilità del credito del professionista che ha assistito l'impresa nell'accesso alla procedura concordataria elaborando piano e proposta può essere esclusa ove detta ammissione sia stata successivamente revocata per atti in frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza. Nello specifico il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura ex art. 163, comma 2, n. 4, L.F. può essere equiparata ad atto in frode, ma può travolgere la prededucibilità del credito del professionista solo ove sia stata inequivocabilmente accertata la partecipatio fraudis di quest'ultimo all'atto fraudolento del debitore.

(Cassazione Civile, 2 luglio 2020, n. 13596)


Parziale e temporanea impossibilità della prestazione per causa COVID-19

L’art. 91, comma 1, del decreto c.d. Cura Italia del 17 marzo 2020, nella parte in cui prevede una “esclusione di responsabilità del debitore” incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal tardivo o mancato adempimento, ma non lo libera dai propri obblighi contrattuali. Nell'ambito di un rapporto di locazione, la citata norma non consente dunque di incidere sull'obbligazione di pagamento del canone nell'ipotesi in cui il conduttore sia stato costretto a sospendere l’attività d’impresa, soluzione che può invece essere reperita nel combinato disposto degli artt. 1256 c.c. e 1464 c.c.. In tal caso ricorre difatti una ipotesi di impossibilità della prestazione della parte affittante che si caratterizza per essere: a) parziale, laddove la prestazione del locatore è divenuta impossibile quanto all'obbligo di consentire all'affittuario l’esercizio del diritto a svolgere l’attività, ma è rimasta possibile quanto alla concessione del diritto di fruire dei locali per altri usi; b) temporanea perché l’inutilizzabilità del ramo di azienda affittato per la vendita al dettaglio è stata limitata per il periodo durante il quale le autorità hanno impedito lo svolgimento dell’attività per far fronte all'emergenza COVID-19.

(Tribunale di Roma, 29 maggio 2020)


Calcolo della superficie utile per la determinazione delle agevolazioni prima casa

In tema di agevolazioni cd. "prima casa", ai fini dell'individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile. Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l’art. 6 d.m. 2 agosto 1969 nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (fattispecie relativa all'inclusione nel calcolo del posto auto).

(Cassazione Civile, Sez. Trib., 16 giugno 2020, n. 11620)


Sui limiti della transazione

A norma dell'art. 1364 c.c., il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprende soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; pertanto qualora rispetto ad un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l'avere esse dichiarato di non aver più nulla a che pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o in atto ma solo quelle rientranti nell'oggetto dell'accordo transattivo il quale va determinato attraverso una valutazione degli elementi di fatto inerenti alla controversia.

(Tribunale di Piacenza, 10 giugno 2020, n. 280)


Niente alud pro alio se il colore del divano è di tonalità diversa da quella prescelta

L'ipotesi di vendita "aliud pro alio" ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (nella specie, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l'utilizzo del bene secondo la sua destinazione).

(Cassazione Civile, 3 giugno 2020, n. 10456)


Il risarcimento del danno deve comprendere anche l’IVA salvo il diritto del danneggiato al rimborso o alla detrazione

L’IVA è da includere nel risarcimento del danno, ancorché il danneggiato non abbia ancora affrontato la spesa e non abbia prodotto la fattura, risultando sufficiente il semplice preventivo o anche la valutazione del danno per quantificare l’importo dovuto a titolo di indennizzo e, sulla base di questo, calcolare poi l’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota prevista dalla legge. Tale regola generale soffre un’eccezione nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, non essendo, in dette ipotesi, suscettibile di essere inclusa l’iva nelle poste risarcitorie.

(Tribunale di Pisa, 8 giugno 2020, n. 574)


Sulla funzione del sottotetto

Allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l’appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 maggio 2020, n. 9383)