Presupposti dell’illecito disciplinare del magistrato

Al fine di ritenere integrato l’illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g. d. lgs. 23.2.2006, n. 109 (“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) non basta che siano stati utilizzati istituti giuridici, (le ipotesi di revoca dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la necessità dell'istanza di parte per la distrazione delle spese processuali), in modo difforme dal dettato legislativo e fuori dei requisiti espressamente indicati dalla norma; occorre, infatti, la sussistenza dell'altro requisito ineludibile per l'integrazione dell'illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell'ordine giudiziario.

(Cassazione Civile, 15 aprile 2020, n. 7832)


I crediti dello studio professionale associato

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l'incarico.

(Cassazione Civile, 17 aprile 2020, n. 7898)


Diritto alla provvigione

Va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

(Cassazione Civile, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781)


Omesso preavviso di segnalazione e ricorso cautelare

La mancata comunicazione/notificazione del preavviso di segnalazione, come invece previsto dall'art. 125, III comma, TUB, dall'art. 4, VII comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla circolare 139 dell’11/02/1991 della Banca d’Italia, legittima l’emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, recante intimazione alla Banca a provvedere all'immediata cancellazione/rettifica del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia/CRIF, con efficacia retroattiva dalla segnalazione.

(Tribunale di Venezia, 26 marzo 2020)


Diritto alle agevolazioni sulla prima casa: abitazione di lusso se supera i 240 metri.

Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, art. 6, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative.

(Cassazione Civile, sez. trib., 16 aprile 2020, n. 7850)


Chi cambia sesso può scegliersi il nome che vuole

Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.

(Cassazione Civile, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877)


Sulla richiesta in corso di causa di esibizione degli estratti conto

La norma dell'art. 119, comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. Non può dunque risultare corretta una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca; né tanto meno una soluzione che addirittura pretenda il completo decorso del termine stabilito dalla norma perché la banca consegni la documentazione contrattuale e contabile richiesta dal cliente. Simili ricostruzioni non risultano solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge (tendendo in realtà a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo). Il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari - anche in sede giudiziaria -, non dovendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dell'art. 210 c.p.c. (cfr., in specie, le pronunce di Cass. n. 31649/2019; Cass., n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019).

(Cassazione Civile, 11 marzo 2020, n. 6975)


L’osservazione dei protocolli delle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento nel pre e nel post-operatorio

In sede di valutazione della responsabilità del medico, anche se è plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sala operatoria, sono esclusi possibili profili colposi nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente se sono stati seguiti i protocolli previsti dalle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento, con adozione di tutte le misure preventive per evitare l’evento. Pertanto, pur essendo plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sede nosocomiale, nessuna responsabilità è ascritta a carico dei medici che hanno praticato la disinfezione del campo operatorio e la corretta profilassi antibiotica e tutti gli altri trattamenti richiesti, ivi comprese le visite di controllo successive all'intervento chirurgico e tutte le altre prestazioni sanitarie – farmacologiche e non – necessarie prima per evitare e dopo per curare l’infezione.

(Tribunale di Cosenza, 26 marzo 2020)


Il termine per proporre reclamo al progetto di riparto non è soggetto alla sospensione del Decreto “Cura Italia”

In relazione al progetto di riparto parziale predisposto dal curatore ex art. 113 l. fall., in considerazione dell’entità della somma da ripartire e della necessità di favorire la circolazione del denaro, ricorrono le condizioni per dichiarare l’urgenza della trattazione ai sensi dell’art. 83 DL. 18/2020 (“Cura Italia”) al fine di escludere la sospensione dei termini per il reclamo, attesa la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività d’impresa.

(Tribunale di Forlì, 1 aprile 2020)


L’accesso alla cassa integrazione “per emergenza Covid-19” è atto di ordinaria amministrazione

Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall., la richiesta avanzata dalla debitrice di autorizzazione ad accedere al beneficio della cassa integrazione in deroga “per emergenza Covid-19”, non determinando in sé un pregiudizio o un danno per il ceto creditorio, ma trattandosi di una libera scelta imprenditoriale, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, non è soggetta ad autorizzazione da parte del tribunale, fermo restando che dovranno comunque valutarsene i riflessi sulla proposta definitiva.

(Tribunale di Milano, 27 marzo 2020)