Danno da mancata definizione agevolata
Spetta al professionista (commercialista) informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria, indirizzandolo invece ad una forma di definizione agevolata dell’accertamento. L’onere probatorio dell’avvenuta corretta informazione al cliente grava pacificamente in capo al professionista.
(Tribunale di Vicenza, 26 marzo 2020)
Sul danno da viaggio travagliato
Un travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, costituiscono un'offesa effettivamente seria e grave, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione.
(Cassazione Civile, 8 aprile 2020, n. 7754)
Sulla natura del mutuo ipotecario diretto a ripianare un’altra perdita
Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un'operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso.
(Cassazione Civile, 8 aprile 2020, n. 7740)
Sull'inadempimento dell’avvocato
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
(Tribunale di Cosenza, 6 marzo 2020, n. 509)
Sulla restituzione del deposito cauzionale
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, considerato che la funzione del deposito cauzionale è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, e quindi non soltanto di quello del pagamento del canone ma anche quello di risarcimento dei danni per l'omesso ripristino dei locali, va evidenziato che l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.
(Tribunale di Pavia, 6 marzo 2020, n. 1765)
Sulla responsabilità contrattuale del consulente fiscale
La responsabilità del consulente fiscale si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile. Qualora il committente contesti al consulente un inadempimento contrattuale, dovrà pertanto provare l’esistenza e i termini dell’incarico, che la prestazione non è stata svolta secondo la diligenza professionale per imprudenza e/o imperizia (il consulente risponde anche in ipotesi di colpa lieve), nonché il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista.
(Tribunale di Brescia, 9 marzo 2020, n. 565)
Sul valore probatorio delle copie
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Ne discende che qualora manchi la produzione del contratto originale espressamente richiesta ed in assenza di diversa prova, non ci si potrà avvalere del documento in questione, che risulta pertanto inutilizzabile nel giudizio.
(Tribunale di Brindisi, 9 marzo 2020, n. 440)
La riconsegna dell’immobile e la riconsegna delle chiavi
In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione. Tuttavia non può ritenersi che l'invio di una lettera raccomandata contenente le chiavi dell'immobile, peraltro notificata per compiuta giacenza e mai ritirata, possa avere il valore di offerta reale non formale. Ciò in quanto l'obbligo di riconsegna ha ad oggetto l'immobile e tale obbligazione non può ritenersi adempiuta secondo buona fede mediante l'invio delle sole chiavi, senza offrire al locatore la possibilità di constatare in contraddittorio con il conduttore le condizioni dell'immobile.
(Tribunale di Roma, 9 marzo 2020, n. 4961)
Legittimazione all'opposizione allo stato passivo
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non risponde alla proposta e alla decadenza dalla possibilità di presentare opposizione, non potendo, infatti, trovare l'applicazione il disposto di cui all'art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l'art. 95, comma 2, l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.
(Cassazione Civile, 13 marzo 2020, n. 7136)
Sull'addebito della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale
La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
(Tribunale di Ravenna, 9 marzo 2020, n. 229)