Posizionamento dell’autovelox e nullità del verbale
All’ente proprietario della strada incombe l’assunzione di una serie di obblighi che prevedono, in particolare, la necessità del preventivo avviso dell’installazione dell’autovelox posizionato ad una congrua distanza dal prescritto segnale che lo deve anticipare, della leggibilità e immediata percepibilità della relativa segnalazione, della preventiva adozione di apposito decreto prefettizio per l’autorizzazione all’installazione degli autovelox sulle strade in cui è propriamente consentito al fine di rendere legittima la contestazione differita delle violazioni riferite all’art. 142 c.d.s.. Sulla scorta di questi presupposti deriva che, qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del D.L. n. 121/2002, diventa, conseguentemente, obbligatorio – in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento delle indicate violazioni amministrative – che l’ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (circa la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento. Pertanto, qualora – come verificatosi nella fattispecie – il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.
(Cassazione Civile, 1 ottobre 2018, n. 23726)