Se la banchina è inidonea alla sosta d’emergenza non può esservi installato nemmeno un autovelox

Una banchina non funzionale a consentire la sosta di emergenza non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come “strada urbana di scorrimento”. È pertanto illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), dell’art. 2 cod. strada.

(Cassazione Civile, 17 maggio 2022, n. 15827)