Posizionamento dell’autovelox su strada extra urbana
L’art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioè siano collocati ai sensi del citato art. 4 del D.L. n 121 del 2002 (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (confermata, nella specie, la legittimità dell’accertamento delle velocità atteso che la segnaletica mobile recante la dicitura “controllo elettronico della velocità” era stata posizionata ad una distanza di almeno 250 metri dall’autovelox).
(Cassazione Civile, 14 settembre 2022, n. 26959)