Falsità degli assegni bancari

L’azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull’attore l’onere di dimostrare la falsità della firma di traenza (qualora tale falsità sia contestata), e sulla banca, per converso, quello di provare l’efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria.
L’onere della prova della falsificazione della firma apposta sugli assegni bancari è a carico del cliente correntista e non rileva la mancata produzione dell’originale degli assegni bancari, oggetto dell’ordine ex art. 210 c.p.c. impartito alla banca e dalla stessa disatteso, che ha impedito l’espletamento di una ctu grafologica sui titoli contestati.

(Tribunale di Parma, 20 ottobre 2017, n. 1461)