La responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno alterato è di tipo contrattuale

Nell’ipotesi di assegno che sia stato trafugato e sottoposto ad alterazione, oppure nell’ipotesi in cui vengano alterati i documenti personali della persona che presenta l’assegno per l’incasso, in modo da farli corrispondere al nome del prenditore dell’assegno, la responsabilità della banca negoziatrice si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale nello schema del c.d. “contatto sociale” qualificato.
Ne consegue che, vertendosi in tema di (in)adempimento contrattuale, non può predicarsi un criterio di responsabilità oggettiva che prescinda del tutto dall’elemento della colpa, ascrivibile all’operatore bancario.
Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, la prova dell’esatto adempimento deve essere fornita dalla banca a cui l’inadempimento sia ascritto.
La sussistenza della responsabilità deve essere valutata secondo i canoni più rigorosi rispetto a quelli dell’ordinaria diligenza, ossia quella dell’operatore professionale qualificato; la banca risponderà quindi anche per l’ipotesi di colpa lieve.

(Cassazione Sez. Un. Civili, 21 maggio 2018, n. 12477)


Falsità degli assegni bancari

L’azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull’attore l’onere di dimostrare la falsità della firma di traenza (qualora tale falsità sia contestata), e sulla banca, per converso, quello di provare l’efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria.
L’onere della prova della falsificazione della firma apposta sugli assegni bancari è a carico del cliente correntista e non rileva la mancata produzione dell’originale degli assegni bancari, oggetto dell’ordine ex art. 210 c.p.c. impartito alla banca e dalla stessa disatteso, che ha impedito l’espletamento di una ctu grafologica sui titoli contestati.

(Tribunale di Parma, 20 ottobre 2017, n. 1461)


Responsabilità della banca su operazioni non riconosciute dal correntista

La responsabilità contrattuale dell’istituto di credito in caso di operazioni bancarie “non ‘riconosciute’’ dal correntista è esclusa soltanto ove la banca provi il dolo di questi o l’adozione di comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. In mancanza di tale prova, il rischio è posto a carico dell’istituto di credito che, agendo secondo la diligenza professionale dell’avveduto banchiere, valutata tenendo conto di tutti i rischi tipici delle specifiche attività poste in essere, è tenuto a prevederlo e gestirlo.

(Cassazione civile, Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2950)