Nessun risarcimento al correntista vittima di phishing
Non può dubitarsi del comportamento decisamente imprudente e negligente del danneggiato, il quale aveva digitato i propri codici personali (verosimilmente richiestigli con un e-mail fraudolenta), in tal modo consentendo all’ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto del danneggiato (esclusa, nella specie, la restituzione delle somme prelevate da un conto corrente mediante bonifico online, atteso che la responsabilità era da addossarsi al danneggiato che aveva incautamente fornito i propri codici personali verosimilmente a causa di un’attività di phishing).
(Cassazione Civile, 13 marzo 2023, n. 7214)