Indennizzo conseguente al ritardo del volo sostitutivo
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e segnatamente il suo art. 7 paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha diritto ad una ulteriore compensazione per il ritardo di tale volo alternativo.
(Corte di Giustizia Europea, 12 marzo 2020, n. 832)