Chi recede dalle trattative deve dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza
La responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (fattispecie relativa ad una controversia relativa alla mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato).
(Cassazione Civile, 25 settembre 2023, n. 27762)