Interruzione brutale delle trattative e risarcimento del danno
Nel valutare se sia applicabile la clausola generale dell’art. 1337 c.c., il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l’idoneità di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattative, valutazione nella quale non si può prescindere dal comportamento tenuto dalla parte adempiente.
(Cassazione Civile, 12 luglio 2019, n. 18748)