Gli oneri di controllo e verifica della casella PEC

Nonostante si dimostri giudizialmente che l’indirizzo PEC comunicato dalla società in bonis al registro delle imprese non sia nella sua disponibilità e sia in realtà utilizzato da altra società, seppur collegata alla fallita, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e gli altri atti relativi alla fase prefallimentare risultano correttamente adempiuti, poiché dal momento dell’indicazione della casella PEC al registro delle imprese, essa diventa ufficialmente la PEC della società, con tutti gli oneri di controllo e verifica di quanto in essa inviato.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 giugno 2018, n. 16365)