Omesso preavviso di segnalazione e ricorso cautelare

La mancata comunicazione/notificazione del preavviso di segnalazione, come invece previsto dall’art. 125, III comma, TUB, dall’art. 4, VII comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla circolare 139 dell’11/02/1991 della Banca d’Italia, legittima l’emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, recante intimazione alla Banca a provvedere all’immediata cancellazione/rettifica del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia/CRIF, con efficacia retroattiva dalla segnalazione.

(Tribunale di Venezia, 26 marzo 2020)