Cessione del credito ed accettazione
L’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza e non assume la natura di ricognizione del debito, ne´ tale natura può desumersi dal silenzio del debitore atteso che l’obbligo di diligenza del debitore di cui all’art. 1176 c.c. è imposto solo nell’adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l’informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere.
(Cassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3184)