Illegittima la pubblicazione sul sito del Comune della targa di un’auto non coinvolta in violazioni di norme del Codice della strada
La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e per questo assume un rilievo decisivo in materia di protezione dei dati personali; se è vero che dalla targa è possibile risalire al soggetto intestatario che, in astratto, potrebbe non essere l'effettivo utilizzatore, è d'altro canto vero che in una percentuale statisticamente preponderante è un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo (nella specie, sul sito di un Comune erano state pubblicate delle foto relative alla violazione delle norme sulla circolazione stradale nelle quali compariva anche la targa di un veicolo estraneo alla violazione; la Corte ha ritenuto che l'esposizione della targa di un veicolo non coinvolto nell'infrazione alla normativa sulla circolazione stradale sul sito internet costituisca profilatura).
(Cassazione Civile, 21 febbraio 2024, n. 4648)
La sanzione per divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore
La sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore; quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria. Il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisce alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto, bensì alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera - o infragiornaliera - della sosta, non del disco orario né della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente.
(Cassazione Civile, 15 febbraio 2024, n. 4187)
Non basta il verbale della Polizia a certificare che l’autovelox è tarato correttamente
In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento.
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 febbraio 2024, n. 3335)
Autorizzazione alla navigazione scaduta: la copertura assicurativa opera comunque nei confronti dei terzi
L'assicurazione per la responsabilità civile relativa alla navigazione provvisoria dei natanti ha ad oggetto i rischi derivanti dall'attività di navigazione temporanea prevista dall'art. 31, comma 1, c.nav. da diporto; pur richiedendo un'autorizzazione amministrativa, la navigazione temporanea avviene sotto la responsabilità dell'impresa assicurata. Pertanto, la scadenza della menzionata autorizzazione, ben lungi dal far venir meno il rischio assicurato con conseguente nullità - opponibile anche ai terzi - del contratto di assicurazione, può al più determinarne l'inefficacia tra le parti, laddove ciò sia previsto da specifiche pattuizioni; l'eventuale inefficacia della copertura assicurativa per scadenza dell'autorizzazione amministrativa necessaria per la navigazione temporanea non è comunque opponibile ai terzi danneggiati che esercitano l'azione diretta nei confronti della compagnia, stante il combinato disposto degli artt. 123 e 144 del codice delle assicurazioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2023, n. 36357)
La scarsa visibilità del cartello dell’autovelox deve essere provata dall’automobilista
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’automobilista, e non sulla pubblica amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (nel caso di specie è stata quindi confermata la multa di € 225 e la decurtazione di tre punti sulla patente di guida, siccome non provata l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità).
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 dicembre 2023, n. 33773)
Il proprietario che applica le pellicole oscuranti sul veicolo deve sottoporlo alla verifica della Motorizzazione civile
L'apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli è espressamente vietata dalle direttive europee. In particolare, rilevano le direttive 92/22/Cee (vetri di sicurezza), 71/127/Cee (specchi retrovisori) e 77/649/Cee (campo di visibilità anteriore). Tali direttive vietano le pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli. La ratio è chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. Si tratta di direttive self-executing dell'Unione europea, le quali, quindi, sono immediatamente applicabili anche in Italia. Ciò trova conferma anche nella circolare della Direzione generale della Motorizzazione n. 1680/M360 dell'8 maggio 2002. L'applicazione di tali pellicole incide sul campo di visibilità del conducente di cui alla voce C - Sicurezza attiva, lett. m) dell'Appendice V del regolamento di esecuzione del C.d.S., che indica espressamente le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, l'intervento sull'automezzo costituisce una modifica di tali caratteristiche, che - ai sensi dell'art. 78 C.d.S. - comporta la necessità che il proprietario del veicolo sia tenuto a sottoporlo a visita e prova presso la Motorizzazione civile. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per la violazione prevista dall'art. 78 C.d.S., poiché è questa la disposizione ad applicarsi nel caso di modifica apportata alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo.
(Cassazione Civile, 29 novembre 2023, n. 33230)
Sinistro statale provocato da fauna selvatica: concorso di responsabilità fra conducente e proprietario dell’animale
Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, sussiste il concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c..
(Cassazione Civile, 10 novembre 2023, n. 31350)
Veicolo circolante su strade private: è obbligatoria la copertura assicurativa
E’ legittima la sanzione comminata all’autista di bus navetta per aver circolato su strada privata in assenza di copertura assicurativa siccome per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Ciò al fine garantire il diritto dei soggetti terzi ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 30 agosto 2023, n. 24566)
Attraversamento imprevedibile del pedone: nessuna colpa in capo al conducente
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza).
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 luglio 2023, n. 20140)
Sinistro stradale: l'ente custode della strada non ha l'obbligo di porre altra segnaletica dopo l'indicata corsia di preselezione
Nel caso di scontro tra veicoli a un incrocio non assistito da segnaletica, non si può attribuire un ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia verificato; la cosa in custodia, infatti, viene a costituire mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina e si esaurisce interamente nel comportamento dei conducenti. Ne deriva che resta configurabile un'eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada.
(Cassazione Civile, 29 maggio 2023, n. 14930)