Per il concorso di colpa occorre valutare la condotta di tutti i soggetti coinvolti

Laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente (nel caso, per eccesso di velocità) ha aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista (nel caso, per aver invaso l'opposta corsia di marcia), risulta con ciò stesso assolto l'onere dei danneggiati (nel caso, i congiunti del trasportato deceduto nel sinistro) di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito (fatta salva la quantificazione, da parte del giudice, della misura dei distinti contributi causali), mentre incombe sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l'onere di fornirne la prova.

(Cassazione Civile, ordinanza, 14 dicembre 2022, n. 36519)


Il tragitto panoramico inchioda il tassista abusivo

Il percorso scelto, molto più lungo di quello naturale lungo l'autostrada che collega due città, mal si concilia con un semplice passaggio concesso a conoscenti per ragioni di cortesia (confermata la sanzione per l'esercizio abusivo del servizio taxi per l'uomo che aveva trasportato dei turisti da La Spezia a Genova, transitando per le cosiddette 'Cinque Terre').

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 novembre 2022, n. 34233)


Targa di prova non esposta? Multa per violazione dell’obbligo assicurativo

A norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l’omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, del codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, del codice della strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.

(Cassazione Civile, ordinanza, 2 novembre 2022, n. 32174)


Sul diritto di surroga dell'INAIL a seguito di sinistro stradale

In materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'interpello a lui rivolto ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005.

(Cassazione Civile, 21 ottobre 2022, n. 31139)


Individuazione del terzo trasportato: il proprietario si presume alla guida

Allorquando un'azione risarcitoria venga esercitata contro l'assicuratore per la r.c.a, deducendo la morte di un soggetto che risulti essere stato a bordo di un veicolo in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l'abbia affidata, qualora, all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata in fatto. Ne consegue che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell'affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell'essere stato quel soggetto un terzo trasportato. Analogo principio va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell'ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all'esito dell'istruzione risulti confermata l'impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento. Del primo principio può avvalersi anche il trasportato sopravvissuto al sinistro, che agisca adducendo di essere stato terzo trasportato: egli può invocare la suddetta presunzione e se essa, all'esito dell'istruzione, non venga smentita, dovrà ritenersi che conducente fosse il titolare della disponibilità del veicolo o colui cui il veicolo da detto titolare fosse stato affidato.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2022, n. 30723)


Valide anche le multe con autovelox a noleggio

Nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione rilevata e contestata all’utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione.

(Cassazione Civile, 4 ottobre 2022, n. 28719)


Posizionamento dell’autovelox su strada extra urbana

L'art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioè siano collocati ai sensi del citato art. 4 del D.L. n 121 del 2002 (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (confermata, nella specie, la legittimità dell'accertamento delle velocità atteso che la segnaletica mobile recante la dicitura "controllo elettronico della velocità" era stata posizionata ad una distanza di almeno 250 metri dall'autovelox).

(Cassazione Civile, 14 settembre 2022, n. 26959)


La sorte degli onorari dell’avvocato per l’assistenza stragiudiziale nei sinistri stradali

In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta, sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c..

(Cassazione Civile, 7 settembre 2022, n. 26368)


Illegittima la multa all’autocarro che occupa la pubblica via per eseguire lavori in favore di una privata abitazione

Va esclusa la sanzione amministrativa per la ditta che sta effettuando la ristrutturazione di un immobile e che sulla strada utilizza un autocarro, dotato di sollevatore e di cassone, per caricare il materiale di risulta dei lavori, atteso che in istruttoria è emerso che la ditta non depositava materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta ed è stato altresì escluso lo svolgimento di lavori sulla medesima sede stradale; questi, infatti, erano eseguiti all'interno dell'abitazione e solo l'automezzo della ditta era posizionato sulla strada ma questo non poteva assimilarsi ad un cantiere o ad un deposito materiale.

(Cassazione Civile, 9 agosto 2022, n. 24508)


Le deroghe alla “destra rigorosa”

Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, C.d.S., secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria, e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa. Tuttavia, non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143, comma 1, C.d.S., ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo.

(Cassazione Civile, 25 luglio2022, n. 23057)