Sinistro stradale causato da auto pirata

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

(Cassazione Civile, ordinanza, 12 luglio 2022, n. 21983)


Autovelox: la taratura periodica non è requisito di validità del verbale

Nel caso di multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox, la periodica taratura relativa alla funzionalità dell'apparecchio non deve essere menzionata nel verbale; tale indicazione non è funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa, che va fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni.

(Cassazione Civile, 6 luglio 2022, n. 21327)


Responsabilità del conducente di Ambulanza

In caso di investimento di un pedone avvenuto sulle strisce pedonali, da parte di veicolo adibito ad uno dei servizi di urgenza disciplinati dall'art. 177 codice della strada e in presenza delle condizioni per l'esonero dell'osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale, trova applicazione la presunzione di piena responsabilità dell'investitore ex art. 2054, comma 1, c.c, ancorché il pedone sia tenuto all'osservanza all'obbligo di cui al comma 3 del summenzionato art. 177, dovendo la prova esonerativa, anche solo in parte, di tale responsabilità sostanziarsi nella dimostrazione, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento, avuto riguardo alla effettiva situazione di emergenza nella quale egli versava e alla imprevedibilità del comportamento del pedone, senza che però rilievi la sua incertezza o esitazione nel compiere l'attraversamento.

(Cassazione Civile, 6 luglio 2022, n. 21402)


E’ legittimo il segnale stradale anche senza gli estremi della ordinanza di apposizione

In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.

(Cassazione Civile, 27 maggio 2022, n. 17303)


Se la banchina è inidonea alla sosta d’emergenza non può esservi installato nemmeno un autovelox

Una banchina non funzionale a consentire la sosta di emergenza non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come "strada urbana di scorrimento". È pertanto illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), dell'art. 2 cod. strada.

(Cassazione Civile, 17 maggio 2022, n. 15827)


Corresponsabile del sinistro il pedone che attraversa la strada in modo repentino

Il pedone che viene investito da un’automobile mentre attraversa la strada in maniera repentina e distratta, in prossimità delle strisce pedonali e con il semaforo rosso concorre, insieme al conducente del veicolo, alla causazione del danno. Il modo distratto e repentino di attraversamento della carreggiata può essere dedotto dal giudice sulla base di più elementi ricavabili sia dalla posizione dell'auto, sia dal rapporto della polizia stradale sia dalle testimonianze.

(Cassazione Civile, 20 aprile 2022, n. 12636)


Sinistro stradale: è irrilevante l'omessa denuncia dell'incidente

In caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

(Cassazione Civile, 11 aprile 2022, n. 11656)


Rimozione dell’auto e prova della dinamica del sinistro

La rimozione del veicolo incidentato e la mancata deduzione di prove testimoniali circa la dinamica del sinistro non rendono possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'evento; né la dinamica poteva essere dedotta verbale redatto dagli agenti intervenuti, in quanto nell'atto era descritto soltanto lo stato dei luoghi (presenza della buca sulla strada ) e dell'autovettura dopo l'incidente (rottura del pneumatico e del cerchione anteriori sinistri), senza alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro (per tali motivi, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano negato il risarcimento ad un automobilista per i danni occorsi al suo veicolo a causa di una buca presente sul manto stradale).

(Cassazione Civile, 30 marzo 2022, n. 10166)


Le responsabilità in caso di segnale stradale non visibile o capovolto

Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (nella specie, la Corte ha sottolineato che se il segnale stradale - che impone l'obbligo di dare la precedenza - è capovolto e, quindi, poco visibile, esso non può essere elemento sufficiente per addebitare la completa responsabilità dell'incidente al motociclista che con la propria condotta ha ignorato quel segnale).

(Cassazione Civile, 29 marzo 2022, n. 10062)


Sul diritto di rivalsa dell’assicurazione nel caso di veicolo guidato da ubriaco

L'esclusione dell'operatività della polizza opera solo se sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza (nella specie, la clausola del contratto di assicurazione, in base alla quale era esercitata la rivalsa, prevedeva il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato semplicemente sulla base del verbale di accertamento del tasso alcolico; quindi, l'azione di rivalsa poteva essere esercitata a prescindere dal fatto che la violazione del codice della strada fosse confermata dal giudice penale o fosse confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti).

(Cassazione Civile, 23 marzo 2022, n. 9418)