Pedone e superamento della presunzione di colpa del conducente

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un uomo morto dopo essere stato investito da diverse macchine su una strada statale dove stava transitando a piedi e di sera; rilevante il fatto che l'uomo fosse evidentemente ubriaco circa un'ora prima dell'incidente mortale).

(Cassazione Civile, 28 agosto 2020, n. 17985)


Incidente sul veicolo che circola con la targa di prova

Un veicolo già targato, pur se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo ovvero per collaudo, non può esibire la targa di prova, che deve essere applicata soltanto su mezzi privi di carta di circolazione. Infatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolazione, consegue che la collocazione della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Ulteriormente discende che, dei danni derivanti dalla circolazione di un mezzo di trasporto già targato, il quale circola con targa di prova, risponde l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova.

(Cassazione Civile, 25 agosto 2020, n. 17665)


Illegittimo il posizionamento dell’autovelox nell’opposto senso di marcia

Deve ritenersi illegittima la sanzione amministrativa emessa per violazione dei limiti di velocità rilevata da un autovelox posizionato nel senso opposto di marcia.

(Cassazione Civile, 2 dicembre 2019, n. 31411)


Gratis il parcheggio sulle strisce 'blu' per accompagnatori dei disabili senza patente

Anche le persone disabili che non hanno la patente e un'autovettura propria hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l'automobile di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati.

(Cassazione Civile 7 ottobre 2019, n. 24936)


Guida in stato di ebbrezza contestabile anche dopo aver parcheggiato il veicolo

L'art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona la condotta del "conducente" di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool". È di tutta evidenza che il termine "conducente" si riferisca a colui che guida o che ha guidato - fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia - un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande (nella specie, l'imputato era stato fermato dagli agenti di Polizia dopo aver parcheggiato il motociclo, ma anche immediatamente dopo che il sistema di videosorveglianza della piazza lo aveva ripreso alla guida del suo motociclo nella piazza stessa).

(Cassazione Penale, 12 ottobre 2019, n.41457)


La valutazione del danno patrimoniale futuro

Il danno patrimoniale futuro, che discende dalle lesioni personali subite a causa di sinistro stradale, va valutato in modo prognostico, ed il danneggiato può anche avvalersi di presunzioni semplici, di modo che, data prova della riduzione della capacità di lavoro specifica, qualora la stessa non rientri tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che pure la capacità di guadagno sia ridotta nella sua proiezione futura, nel caso ove il danneggiato medesimo svolgesse già un'attività lavorativa.

(Cassazione Civile, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24209)


L’incapacità a testimoniare del trasportato

La vittima di un incidente stradale, pure se già risarcita, risulta incapace a testimoniare nel giudizio che pende tra un'ulteriore vittima ed il responsabile. Il danneggiato in un sinistro, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito del contenzioso introdotto da un'altra vittima contro un soggetto potenzialmente responsabile verso il testimone.

(Cassazione Civile, 17 luglio 2019, n. 19121)


Colposa la condotta del pedone che attraversa la strada parlando al cellulare

È colposa la condotta del pedone che, rincorrendo l’autobus, ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente altri veicoli, senza osservare né le regole sulla circolazione stradale né quelle di comune prudenza (nella specie il Tribunale ha addebitato al pedone l’80% della colpa).

(Tribunale di Trieste, 7 giugno 2019, n. 380)


Sosta nell'area invalidi e omessa esposizione del contrassegno

Nell’ipotesi in cui il conducente sosti in un’area destinata a portatori di handicap (senza l’esposizione dell’apposito contrassegno), non perché sia personalmente titolare di tale beneficio, ma in quanto accompagnatore di un soggetto invalido, deve comprovare l’esistenza dell’autorizzazione in favore del soggetto accompagnato ed inoltre che il veicolo sia a servizio di quest’ultimo (ossia lo stato di necessità).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 maggio 2019 n. 12625)


L’indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni rappresenta un danno che deve essere allegato e dimostrato

Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi, quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.

(Cassazione Civile, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348)