Recesso del consumatore: nessun obbligo di pagamenti in caso di omessa informativa

L'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l'esecuzione di tale contratto (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia promossa da un consumatore tedesco che aveva concluso un contratto di servizi con un'impresa per lavori sul proprio impianto elettrico ma non era stato informato della possibilità di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi).

(Corte di Giustizia Europea, 17 maggio 2023, n. 97)


Compravendita di auto difettosa: la tutela del compratore

Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.

(Cassazione Civile, 7 febbraio 2022, n. 3695)


Non bastano i controlli a superare la presunzione di responsabilità a carico del venditore

In ipotesi di non conformità di un prodotto, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l'esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto (nella specie, relativa alla consegna di un televisore che presentava un difetto sullo schermo, una volta accertata la tempestività della denuncia del vizio, trattandosi di vizio che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, si sarebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore, per la cui esclusione non era sufficiente affermare che la televisione era stata controllata prima della vendita e al momento della consegna; era, invece, necessario verificare al momento della denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato, facendo ricorso all'assistenza tecnica di cui disponeva la venditrice).

(Cassazione Civile, 27 settembre 2021, n. 26158)


Responsabilità da “bugiardino” della casa farmaceutica

La nozione di prodotto difettoso, ex art. 117 del Codice del Consumo, non riguarda ogni prodotto genericamente insicuro, ma, piuttosto, quello che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l'uso cui lo stesso è destinato. Il concetto di sicurezza del prodotto, pertanto, è strettamente connesso all'assenza o carenza di istruzioni ed è differente da quello di vizio del prodotto, di cui all'art. 1490 c.c., che può invece coincidere anche con un'imperfezione, che non ne determini la pericolosità per il consumatore (fattispecie relativa alla responsabilità del produttore per i danni cagionati da un prodotto farmaceutico difettoso).

(Cassazione Civile, 10 maggio 2021, n. 12225)


Preliminare di vendita immobiliare e Codice del Consumo

Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione.

(Cassazione Civile, 14 gennaio 2021, n. 497)


Tutela del consumatore e difetti di conformità del bene

In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c..

(Cassazione Civile, 30 giugno 2020, n. 13148)


Il condominio è un consumatore per la Cassazione e per la CGUE

Gli artt. 1 paragrafi 1 e 2 lett. b) Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

(Corte di Giustizia Europea, 2 aprile 2020, n. 329)


Prodotto difettoso ed integrale risarcimento del danno

Sebbene il comma 2 dell'art 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.

(Cassazione Civile, 20 gennaio 2020, n. 1082)


Sulla difettosità di un prodotto sicuro

Posto che, in materia di responsabilità da prodotto difettoso, un certo rischio di rottura è compatibile con la natura non difettosa del prodotto e rientra nella soglia del c.d. rischio tollerato, non può considerarsi difettosa la protesi d’anca, danneggiatasi a distanza di sette anni dall'impianto per lacerazione della testina protesica, in ragione della bassissima statistica di rottura, che consente di ritenere dimostrato ex ante il livello di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi dal prodotto.

(Tribunale di Rimini, 9 aprile 2018)