Compravendita animali d’affezione: la malattia del cane deve essere denunciata entro due mesi dalla scoperta

In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto”.

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 dicembre 2022, n. 35844)