Danno da mancata definizione agevolata

Spetta al professionista (commercialista) informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria, indirizzandolo invece ad una forma di definizione agevolata dell’accertamento. L’onere probatorio dell’avvenuta corretta informazione al cliente grava pacificamente in capo al professionista.

(Tribunale di Vicenza, 26 marzo 2020)