Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale

Le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.. Il danneggiato deve infatti farne oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande.

(Cassazione Civile, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481)