L’avvocato difesosi in proprio ha diritto al compenso per la prestazione resa
La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 novembre 2023, n. 31141)