La deroga pattuita ai minimi tariffari non comporta nullità del contratto professionale
Il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui non sia stato liberamente pattuito tra le parti. L’art. 2233 Cod. Civ. infatti pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice.
Il mancato rispetto del principio di inderogabilità dei minimi tariffari non comporta, di conseguenza, la nullità ex art. 1418 Cod. Civ. del patto, in quanto non si tratta di precetti riferibili ad un interesse generale della collettività, bensì ad un interesse della specifica categoria professionale.
(Cassazione Civile, ordinanza 4 giugno 2018, n. 14293)