Sulla decorrenza degli interessi moratori sul compenso del professionista
Gli interessi di cui all’art. 1224 c.c., per il pagamento dei compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Infatti, non si può escludere la mora solo perché la liquidazione è stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
(Cassazione Civile, 26 maggio 2022, n. 17122)