Fideiussione e foro del consumatore

I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale. Ne consegue, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (Corte UE C-74/15 e C-534/15), che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un’attività professionale anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all’applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all’applicazione del foro del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u) D.lgs. 209/2005.

(Cassazione Civile, 19 luglio 2021, n. 20633)