Sovraindebitamento e possibilità di dilazionare il credito ipotecario
La proposta di accordo può contemplare una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per i creditori privilegiati; ciò analogamente a quanto previsto dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) legge fallim. in tema di concordato preventivo in continuità aziendale. Tuttavia, è possibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati entro un termine più lungo di quello previsto dalla legge; in tal caso l’orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all’anno si compensa con l’attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato, da commisurarsi alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo.
(Cassazione Civile, 3 luglio 2019, n. 17834)