Non conformità catastale e trasferimento dell’immobile
Il disposto dell’ultimo periodo della L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122 (“Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”), concernente la c.d. “conformità catastale soggettiva”, non è riferibile all’attività del giudice investito di una domanda ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente; né la c.d. “conformità catastale soggettiva” dell’immobile – vale a dire l’allineamento tra l’intestazione dell’immobile risultante in catasto e l’intestazione dell’immobile risultante dai registri immobiliari – costituisce condizione dell’azione ex art. 2932 c.c.; la sua mancanza, pertanto, non impedisce l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c..
(Cassazione Civile, 29 settembre 2020, n. 20526)