Non bastano i controlli a superare la presunzione di responsabilità a carico del venditore

In ipotesi di non conformità di un prodotto, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l’esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto (nella specie, relativa alla consegna di un televisore che presentava un difetto sullo schermo, una volta accertata la tempestività della denuncia del vizio, trattandosi di vizio che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, si sarebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore, per la cui esclusione non era sufficiente affermare che la televisione era stata controllata prima della vendita e al momento della consegna; era, invece, necessario verificare al momento della denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato, facendo ricorso all’assistenza tecnica di cui disponeva la venditrice).

(Cassazione Civile, 27 settembre 2021, n. 26158)