Onere dell’acquirente di verificare l’immobile di non recente costruzione
L’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 c.c. non consente di predicare in astratto il grado della diligenza esigibile, dovendo essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente, essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell’art. 1491 c.c. il vizio era facilmente riconoscibile salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi (respinta, nella specie, la richiesta avanzata dall’acquirente di risoluzione del contratto di acquisto di un appartamento che aveva rivelato alcuni gravi problemi di umidità; la venditrice aveva reso edotto l’acquirente della effettuazione di alcuni interventi sull’immobile per ovviare al problema dell’umidità ed era stata accordata dalla venditrice una riduzione del prezzo nel corso delle trattative, proprio per le condizioni dell’immobile e dello stabile).
(Cassazione Civile, 16 giugno 2021, n. 17058)