Responsabilità da prodotto difettoso nelle vendite a catena di beni di consumo

Nelle cosiddette vendite “a catena” di beni di consumo spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 206/05, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 206/05 (cd. codice del consumo) - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

(Tribunale di Salerno, 21 giugno 2021)


Onere dell’acquirente di verificare l’immobile di non recente costruzione

L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c. non consente di predicare in astratto il grado della diligenza esigibile, dovendo essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c. il vizio era facilmente riconoscibile salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi (respinta, nella specie, la richiesta avanzata dall'acquirente di risoluzione del contratto di acquisto di un appartamento che aveva rivelato alcuni gravi problemi di umidità; la venditrice aveva reso edotto l'acquirente della effettuazione di alcuni interventi sull'immobile per ovviare al problema dell'umidità ed era stata accordata dalla venditrice una riduzione del prezzo nel corso delle trattative, proprio per le condizioni dell'immobile e dello stabile).

(Cassazione Civile, 16 giugno 2021, n. 17058)


Sulla vendita del macchinario agricolo sprovvisto della documentazione identificativa

Nella vendita di veicoli a motore la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e che, a norma dell'art. 1453, comma 3, c.c., non assume rilevanza la consegna tardiva, non potendo più il compratore adempiere a tale obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione. Il principio è applicabile anche alla documentazione inerente i veicoli del tipo di quelli oggetto del contratto di compravendita in esame, ovvero la targhetta identificativa contenente il numero del telaio della roto-pressa, qualificabile come macchina agricola, ai sensi dell'art. 57 c. strad..

(Cassazione Civile, 30 marzo 2021, n. 8767)


Sulla domanda di nullità del preliminare per mancanza della garanzia fideiussoria

La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria di cui all’art. 2 d.lgs. n. 122/2005, una volta che sia stata rilasciata la garanzia medesima successivamente alla stipula del contratto, «e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame», costituisce abuso di diritto e non può pertanto essere accolta.

(Cassazione Civile, 22 novembre 2019 n. 30555)


Patologia dell’animale d’affezione e termine per la denuncia dei vizi

Non v’è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta dal Codice del consumo, laddove viene stabilito che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Ciò significa che al padrone dell’animale che, diverso tempo dopo l’acquisto, ne ha scoperto la grave cardiopatia deve applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 del codice civile, ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta, previsto dall'art. 132 del codice del consumo.

(Cassazione Civile, 25 settembre 2018, n. 22728)