Termine per la comunicazione dei dati relativi alla patente del conducente

L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 126 -bis, comma 2, codice della strada è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità.

(Cassazione Civile, 24 novembre 2017, n. 28136)