Gli impianti comuni, quali condotte fognarie e strada di accesso alle singole villette, determinano un condominio orizzontale
L’esistenza di impianti comuni – quali le condotte fognarie – e la destinazione funzionale della strada ad accesso alle singole costruzioni in proprietà esclusiva, giustificano, in assenza di un titolo contrario, l’operatività della presunzione di condominialità, l’esistenza di un condominio orizzontale e il conseguente obbligo di contribuzione alle spese. Infatti la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (ad es. le cosiddette case a schiera), se dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 luglio 2022, n. 21077)