Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio non può eseguire modificazioni che alterino la destinazione d’uso del bene
Il proprietario di vani terranei di un edificio in un Condominio non può eseguire modificazioni della pavimentazione e dell’accesso al proprio locale per consentire l’attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 maggio 2021, n. 11870)