Non è consentito l’uso esclusivo della facciata condominiale per la posa di pannelli pubblicitari.

E’ vietato l’uso esclusivo della facciata condominiale dell’edificio ad uno soltanto dei condomini, sia pure al fine specifico di installarvi pannelli pubblicitari, siccome comporta di per sé la sottrazione agli altri partecipanti al condominio del diritto di godimento della cosa comune loro spettante ed il correlativo svuotamento della relativa proprietà nel suo nucleo essenziale.

(Corte d’Appello di Milano, 9 luglio 2021, n. 2190)