Decorso del termine di un anno ex art. 186, comma 3, L.F.

L’art. 186, comma 3, L.F., ove stabilisce che il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, deve essere interpretato nel senso che ove il termine in questione non sia stato fissato in modo tassativo esso decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, ma anche con gli effettivi pagamenti. Detta interpretazione appare ancor più corretta se si consideri che il legislatore, all’art. 186 L.F., ha voluto utilizzare proprio la generica espressione “adempimento” e non già quella specifica di “pagamento”.

(Tribunale di Brescia, 16 marzo 2020)