Insolvenza indipendente dall’epidemia da Covid-19

È ammissibile l’istanza di fallimento proposta dall’imprenditore, che si trova nella fase esecutiva del concordato preventivo omologato, quando l’insolvenza deriva dall’irrealizzabilità del piano concordatario omologato, senza che sia necessaria la previa risoluzione del concordato. Per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore in concordato omologato, deve accertarsi che l’insolvenza attenga all’impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario anche tenuto conto dell’apporto previsto di finanza esterna. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come convertito con modificazioni da L. 5 giugno 2020 n. 40, è procedibile il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dall’imprenditore in proprio che si trovi in concordato preventivo omologato quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia da COVID-19.

(Tribunale di Bergamo, 24 giugno 2020)