Coronavirus e concordato preventivo: sulla sospensione del termine di cui all’art. 161, comma 6, L.F.
La pendenza della procedura concorsuale non integra di per sé il presupposto di cui all’art. 1 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 che sospende tutti i termini giudiziali fatta eccezione per quelli relativi ai procedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) per i quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio alle parti; ne consegue che, nella procedura di concordato preventivo, in assenza di ulteriori specifiche ragioni di urgenza che anche le parti coinvolte possono segnalare, deve ritenersi sospeso fino al 22 marzo 2020 il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, comma 6, L.F..
(Tribunale di Padova, 13 marzo 2020)