L’accesso alla cassa integrazione “per emergenza Covid-19” è atto di ordinaria amministrazione

Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall., la richiesta avanzata dalla debitrice di autorizzazione ad accedere al beneficio della cassa integrazione in deroga “per emergenza Covid-19”, non determinando in sé un pregiudizio o un danno per il ceto creditorio, ma trattandosi di una libera scelta imprenditoriale, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, non è soggetta ad autorizzazione da parte del tribunale, fermo restando che dovranno comunque valutarsene i riflessi sulla proposta definitiva.

(Tribunale di Milano, 27 marzo 2020)